Statuto Costitutivo


“ G.V.A.S. Gruppo Sportivo Amici del Samoiedo”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 - COSTITUZIONE
A norma dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36-37-38 del Codice Civile è costituita l'Associazione ricreativa, culturale, di promozione sociale, e sportiva dilettantistica denominata “G.V.A.S. Gruppo Sportivo Amici del Samoiedo” con sede in via Canaletto, 8 – 36016 Thiene (VI)
L'Associazione aderisce all'A.I.C.S., riconosciuto quale Ente assistenziale e quale ente di promozione sportiva, ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge.

Art. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE
1. L’Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive, culturali, turistiche, ricreative, di ricerca e di formazione, promozione sociale, motorio-sportive dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, di previdenza sanitaria, valorizzando le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo tesi al raggiungimento di un corretto rapporto dell’uomo con l’ambiente e il proprio tempo libero. In particolar modo intende promuovere la divulgazione di attività sportive con il Samoiedo e quant’altro relativo ad esso.
2. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l’Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, gestire strutture sportive e culturali, ricreative ecc.
3. L’Associazione si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei Soci, garantendo, assieme alla
dialettica, che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non offendano le diverse sensibilità e convinzioni; inoltre si impegna a conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi, organizzazioni di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.
4. L’Associazione può promuovere, direttamente o in collaborazione con altri circoli o associazioni e strutture, lo sviluppo delle iniziative di cui al primo punto del presente articolo e affittare o dare in comodato d'uso gratuito le strutture in propria gestione.
5. L’Associazione ricerca momenti di confronto con le forze sociali presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli Enti locali ed Enti culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport dilettantistico valorizzando le attività di cui al punto uno.
6. L’Associazione si rende promotore di organizzare o partecipare a gare, tornei campionati, manifestazioni, festival ed ogni altra attività promozionale su tutto il territorio della Comunità Europea ed internazionale.
7. L’Associazione potrà incentivare attività di formazione, di corsi inerenti le attività dell'Associazione stessa, inoltre potrà esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini solo allo scopo di comunicare ai soci i programmi dell’Associazione e raccolte di testi ed informazioni generali inerenti all’attività.
8. Favorire ed incentivare momenti di ritrovo come ascolto musica, presentazione di libri, mostre di quadri e esposizioni varie, nonché giochi vari di società, da tavolo ecc.
9. Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore dei soli Associati.
11. Inoltre, sempre in via sussidiaria e complementare, rispetto all’attività istituzionale, l’Associazione potrà svolgere anche attività di natura commerciale ad esclusivo favore dei Soci in conformità alle leggi vigenti; la ricerca di sistemi di sponsorizzazioni (facoltativo).
Le attività potranno essere eseguite singolarmente o congiuntamente tra loro senza l’obbligo tassativo della complessiva e congiunta esecuzione.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE
- L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.
- Gli impianti, i servizi, le strutture le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
- Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei famigliari dei Soci.
- L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
- I compiti, i livelli di responsabilità le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse, e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.
- L'Associazione può aprire sedi secondarie in tutto il territorio Italiano.

Art. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
- Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri che ne condividano le finalità senza limite di numero, sesso, razza, lingua, religione e credo politico; tutti possono essere eletti negli organi sociali.
- La richiesta di iscrizione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo-domanda di ammissione a ciò predisposto. E’ compito del legale rappresentante dell'Associazione, o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l’accettazione o meno di tale domanda. L’accettazione, seguita dall’iscrizione al Libro Soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e comporta la qualifica di Socio. I Soci con la modulo-domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali con l'Associazione presso l'Associazione stessa.
- Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili Soci che abbiano raggiunto la maggior età.
E' divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
- I Soci sono tenuti:
* al pagamento delle quote sociali decisa dall’Assemblea;
* all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
- I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati, per decisione del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:
* qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
* qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
* qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
* in caso di gravi irregolarità di gestione o funzionamento o gravi infrazioni al regolamento sportivo.
In questi casi l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in definitiva l’Assemblea dei Soci alla prima convocazione.
- Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
* l’Assemblea;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente;
* il Collegio dei Probiviri (se previsto);
* il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).

Art. 6 - L’ASSEMBLEA
- L’Assemblea è sovrana, ed è composta da tutti i Soci regolarmente aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
- L’Assemblea:
* provvede alla nomina del primo Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, eventualmente, se esiste, del Tesoriere, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
* delibera gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
* delibera sulle modifiche al presente statuto;
* approva il Bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto economico e patrimoniale;
* delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.
* decide l’importo della quota associativa annua per il primo anno;
* delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
* delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno 20 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della Sede Sociale, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
- L’Assemblea - sia ordinaria sia straordinaria - è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri più uno.
- In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
- La seconda convocazione dell’Assemblea deve aver luogo almeno 1 ora dopo la prima.
- Ogni Aderente all’Associazione ha diritto a un voto singolo.
- Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo; in via straordinaria per richiesta di almeno 1/5 della base sociale. In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui è richiesta.
- L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente su designazione dei presenti o da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all’Associazione; tutte le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali e a disposizione se richiesto dai Soci.
- Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
- L’Assemblea, per il rinnovo degli organi dell'Associazione, stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma: da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.
- Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell’intero corpo sociale e secondo quanto previsto precedentemente del presente articolo. Nel caso di liste contrapposte le elezioni avverranno in forma proporzionale con un riconoscimento alla lista maggioritaria di arrotondamento superiore al 10%.
- Il presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.
- La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza del secondo e così via, fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.

Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 5 membri a un massimo 11 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e, se esiste, il Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, quattro anni; le cariche sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un Membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.
Nel corso dell’assenza del Membro sarà applicato l’istituto della cooptazione; chi sarà eletto in luogo di Consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in
carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
- Dalla nomina di Consigliere, per l’incarico lo stesso non ha diritto ad alcun compenso, e previsto il rimborso spese documentate è sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.Il Consigliere non deve ricoprire altre cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica e che non abbia riportate condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario e l’eventuale Amministratore.
- Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.
- Il Consiglio Direttivo, per i compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi d’interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
- Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da lui nominate.
- Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, oppure straordinaria, per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, la sua convocazione avviene mediante avviso esposto
nella bacheca dell'Associazione, deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
- Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
- Il Consiglio Direttivo:
* formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li pongono all’Assemblea;
* redige i rendiconti economici e patrimoniali su predisposizione preparata dal Presidente;
* attua le deliberazioni dell’Assemblea;
* decide l’importo delle quote associative annuali e suppletive per determinati servizi forniti dai soci;
* propone all’Assemblea il regolamento interno dell'Associazione;
* definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea;
* decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci;
* decide delle proprie attività le forme e il modo di partecipazione dell'Associazione, alle attività sociali sul territorio ed ai singoli cittadini.
- Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
- Divieto per gli amministratori di ricoprire incarichi in altre società ed associazioni nell’ambito della medesima disciplina.

Art. 8 - IL PRESIDENTE
- Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Il Presidente:
* convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
* cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
* sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
* verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne propone la riforma ove se ne presenti la necessità;
* stipula gli atti inerenti l’attività dell'Associazione;
* cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
* rappresenta legalmente l'Associazione secondo quanto previsto dal C.C.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
- Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall’elezione di questi.
- Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 9 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (non è obbligatorio, e nel caso in cui non ci fosse si fa riferimento al Collegio dei Probiviri Provinciale).
- Il Collegio dei Probiviri rimane in carica ed è eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali contrasti interni all'Associazione.
- Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
- Avverso le decisioni dei Probiviri può essere proposto ricorso all’Assemblea.
- I Soci si impegnano a non ricorrere ad altra forma di giudizio che non sia prevista dal presente Statuto.

Art. 10 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
a) Il Collegio dei revisori dei conti si compone di membri effettivi e supplenti.
b) Il numero complessivo dei membri è di 3 effettivi e di 2 supplementi.
c) I Sindaci durano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
d) Il Collegio dei Sindaci revisori elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
e) Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea.
f) I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.

Art. 11 - DIMISSIONI
- I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all’atto della presentazione delle dimissioni.
- Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
- In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio delle variazioni avvenute.

Art. 12 - COOPTAZIONE
Nel caso della sostituzione di un componente di un organo elettivo ed in mancanza degli elenchi dei non eletti, si procede ad utilizzare l’istituto della cooptazione sino ad un massimo di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo

Art. 13 - GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
- Le funzioni di Membro del Consiglio Direttivo e degli Organi delle sezioni e gruppi o gli incarichi svolti da Soci che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
- Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Art. 14 - PATRIMONIO E BILANCIO
Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
* proventi da tesseramento e quote sociali;
* eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
* eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
* proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
* donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell'Associazione;
* beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
* dal fondo riserva infruttifero destinato solo allo sviluppo dell’attività dell'Associazione.
Gli impianti (palestre, immobili in genere, attrezzature, ecc.) ove l'Associazione esercita le proprie attività sono concessi in uso all'Associazione secondo modalità e condizioni stabilite in separato contratto.

Art. 15 - ESERCIZI SOCIALI
- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, su predisposizione del Presidente, redige il bilancio (comprendente la parte economica e finanziaria con specifica distinzione di tutte le voci di costi e ricavi commerciali, di costi e entrate istituzionali, di attività e passività) che deve essere presentato alla approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile successivo.
- L’eventuale residuo attivo non potrà mai essere distribuito sotto forma di utile o avanzo di gestione comunque denominati, di fondi, di riserve di capitale durante la vita dell’Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo potrà valutare l’utilizzo degli eventuali residui attivi per incentivare l’attività stessa dell'Associazione.
- L’eventuale residuo passivo potrà essere coperto con residui attivi di anni precedenti/futuri o con finanziamenti infruttiferi da parte degli Associati.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE
- Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono a carico del Presidente o del Vice Presidente.
- Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei due.

Art. 17 - CONTRASTI INTERNI
Per le divergenze tra gli associati dell'Associazione in prima istanza è chiamata a decidere il Consiglio Direttivo/Collegio dei Probiviri e qualora questo non fosse sufficiente, l’origine della conflittualità è sottoposta al Consiglio Provinciale dei Probiviri con possibilità di ricorso al Consiglio Regionale dei Probiviri dell’A.I.C.S. del Veneto, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE
- Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea Straordinaria.
- In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con voto favorevole dei ¾ dei presenti all’Assemblea.
- Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall’Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci presenti all’Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50 % più uno del corpo sociale, o in seconda in base alla maggioranza dei voti dei presenti.
- In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto all'AICS - Comitato Provinciale oppure a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e comunque a fini di utilità generale.
- La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea per proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme generali contenute nello Statuto Nazionale del A.I.C.S., dalle Leggi vigenti e dal Codice Civile.
Approvato all’unanimità dai Soci dell'Associazione nell’Assemblea costitutiva del 18 gennaio 2006 e allegato all'Atto Costitutivo di Associazione.