“ G.V.A.S. Gruppo Sportivo Amici
del Samoiedo”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Art. 1 - COSTITUZIONE
A norma dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli articoli
36-37-38 del Codice Civile è costituita l'Associazione
ricreativa, culturale, di promozione sociale, e sportiva
dilettantistica denominata “G.V.A.S. Gruppo Sportivo Amici del
Samoiedo” con sede in via Canaletto, 8 – 36016 Thiene (VI)
L'Associazione aderisce all'A.I.C.S., riconosciuto quale Ente
assistenziale e quale ente di promozione sportiva, ed usufruisce
delle relative facilitazioni di legge.
Art. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE
1. L’Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e
gestire attività sportive, culturali, turistiche, ricreative, di
ricerca e di formazione, promozione sociale, motorio-sportive
dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, di previdenza
sanitaria, valorizzando le iniziative che siano in grado di
favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i
metodi del libero associazionismo tesi al raggiungimento di un
corretto rapporto dell’uomo con l’ambiente e il proprio tempo
libero. In particolar modo intende promuovere la divulgazione di
attività sportive con il Samoiedo e quant’altro relativo ad
esso.
2. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del
corpo sociale l’Associazione può creare strutture proprie o
utilizzare quelle esistenti sul territorio, gestire strutture
sportive e culturali, ricreative ecc.
3. L’Associazione si impegna nella promozione e nello stimolo
delle libere opzioni ideali e politiche dei Soci, garantendo,
assieme alla
dialettica, che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non
offendano le diverse sensibilità e convinzioni; inoltre si
impegna a conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché
agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive
Nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o
l'associazione intende affiliarsi, organizzazioni di attività
sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività
sportive.
4. L’Associazione può promuovere, direttamente o in
collaborazione con altri circoli o associazioni e strutture, lo
sviluppo delle iniziative di cui al primo punto del presente
articolo e affittare o dare in comodato d'uso gratuito le
strutture in propria gestione.
5. L’Associazione ricerca momenti di confronto con le forze
sociali presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi
ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli Enti locali ed Enti
culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla
realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una
programmazione territoriale delle attività del tempo libero e
dello sport dilettantistico valorizzando le attività di cui al
punto uno.
6. L’Associazione si rende promotore di organizzare o
partecipare a gare, tornei campionati, manifestazioni, festival
ed ogni altra attività promozionale su tutto il territorio della
Comunità Europea ed internazionale.
7. L’Associazione potrà incentivare attività di formazione, di
corsi
inerenti le attività dell'Associazione stessa, inoltre potrà
esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione
di riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini solo
allo scopo di comunicare ai soci i programmi dell’Associazione e
raccolte di testi ed informazioni generali inerenti
all’attività.
8. Favorire ed incentivare momenti di ritrovo come ascolto
musica, presentazione di libri, mostre di quadri e esposizioni
varie, nonché giochi vari di società, da tavolo ecc.
9. Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore dei
soli Associati.
11. Inoltre, sempre in via sussidiaria e complementare, rispetto
all’attività istituzionale, l’Associazione potrà svolgere anche
attività di natura commerciale ad esclusivo favore dei Soci in
conformità alle leggi vigenti; la ricerca di sistemi di
sponsorizzazioni (facoltativo).
Le attività potranno essere eseguite singolarmente o
congiuntamente tra loro senza l’obbligo tassativo della
complessiva e congiunta esecuzione.
Art. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE
- L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha
finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretto
democraticamente
attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che in
quanto tali ne costituiscono la base sociale.
- Gli impianti, i servizi, le strutture le attività promosse e
organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i
Soci, i quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto
degli appositi regolamenti.
- Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di
partecipazione e di fruizione dei famigliari dei Soci.
- L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi
fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni
specializzate e gruppi di interesse.
- I compiti, i livelli di responsabilità le norme di
funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di
interesse, e degli altri organismi in cui si articola
l'Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti, tenendo
conto della normativa vigente.
- L'Associazione può aprire sedi secondarie in tutto il
territorio Italiano.
Art. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
- Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini
italiani e gli stranieri che ne condividano le finalità senza
limite di numero, sesso, razza, lingua, religione e credo
politico; tutti possono essere eletti negli organi sociali.
- La richiesta di iscrizione all'Associazione va indirizzata al
Consiglio Direttivo su modulo-domanda di ammissione a ciò
predisposto. E’ compito del legale rappresentante
dell'Associazione, o di altro membro del Consiglio Direttivo da
lui delegato, anche verbalmente, valutare l’accettazione o meno
di tale domanda. L’accettazione, seguita dall’iscrizione al
Libro Soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera
sociale e comporta la qualifica di Socio. I Soci con la
modulo-domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti
sociali con l'Associazione presso l'Associazione stessa.
- Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che abbiano
un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi. Per le cariche
che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono
eleggibili Soci che abbiano raggiunto la maggior età.
E' divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali
in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della
medesima disciplina.
- I Soci sono tenuti:
* al pagamento delle quote sociali decisa dall’Assemblea;
* all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti
interni.
- I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati, per
decisione del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:
* qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto
e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
* qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale
senza giustificato motivo;
* qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali
all'Associazione;
* in caso di gravi irregolarità di gestione o funzionamento o
gravi infrazioni al regolamento sportivo.
In questi casi l’interessato potrà presentare ricorso sul quale
si pronuncia in definitiva l’Assemblea dei Soci alla prima
convocazione.
- Le quote sociali e i contributi associativi sono
intrasmissibili e non
rivalutabili.
Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al
Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
* l’Assemblea;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente;
* il Collegio dei Probiviri (se previsto);
* il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).
Art. 6 - L’ASSEMBLEA
- L’Assemblea è sovrana, ed è composta da tutti i Soci
regolarmente aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano
dell’Associazione stessa.
- L’Assemblea:
* provvede alla nomina del primo Consiglio Direttivo, del
Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo,
eventualmente, se esiste, del Tesoriere, del Collegio dei
Revisori dei Conti e dei Probiviri;
* delibera gli indirizzi generali dell’attività
dell’Associazione, approva il programma annuale e pluriennale di
iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali
interventi straordinari;
* delibera sulle modifiche al presente statuto;
* approva il Bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto
economico e patrimoniale;
* delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione
comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione stessa.
* decide l’importo della quota associativa annua per il primo
anno;
* delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi e
decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti
e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello
Statuto;
* delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e
la devoluzione del suo patrimonio.
- L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci
almeno 20 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca
della Sede Sociale, specificando la data, l’ora e la sede della
riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
- L’Assemblea - sia ordinaria sia straordinaria - è validamente
costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione
siano presenti almeno la metà dei suoi membri più uno.
- In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a
maggioranza assoluta dei Soci presenti.
- La seconda convocazione dell’Assemblea deve aver luogo almeno
1 ora dopo la prima.
- Ogni Aderente all’Associazione ha diritto a un voto singolo.
- Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti;
l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è
ammesso il voto per corrispondenza.
- L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio
Direttivo almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per
l’approvazione del bilancio consuntivo; in via straordinaria per
richiesta di almeno 1/5 della base
sociale. In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro
20 giorni dalla data in cui è richiesta.
- L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal
Presidente su designazione dei presenti o da un altro membro del
Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente
all’Associazione; tutte le deliberazioni adottate dovranno
essere riportate su apposito Libro dei Verbali e a disposizione
se richiesto dai Soci.
- Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e
personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio
segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
- L’Assemblea, per il rinnovo degli organi dell'Associazione,
stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto
di norma: da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.
- Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la
partecipazione dell’intero corpo sociale e secondo quanto
previsto precedentemente del presente articolo. Nel caso di
liste contrapposte le elezioni avverranno in forma proporzionale
con un riconoscimento alla lista maggioritaria di arrotondamento
superiore al 10%.
- Il presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati
delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo
per la distribuzione delle cariche.
- La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal
Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in
mancanza del secondo e così via, fino alla distribuzione delle
cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per
l’ordinaria amministrazione.
Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 5 membri a un
massimo 11 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e,
se esiste, il Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, quattro anni;
le cariche sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per
qualsiasi motivo, un Membro del Consiglio Direttivo, gli
subentra il primo dei non eletti.
Nel corso dell’assenza del Membro sarà applicato l’istituto
della cooptazione; chi sarà eletto in luogo di Consigliere
cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il
quale sarebbe rimasto in
carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene
meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio
Direttivo s’intende decaduto e occorre far luogo alla sua
integrale rielezione.
- Dalla nomina di Consigliere, per l’incarico lo stesso non ha
diritto ad alcun compenso, e previsto il rimborso spese
documentate è sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.Il
Consigliere non deve ricoprire altre cariche sociali in altre
Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito
della stessa disciplina sportiva dilettantistica e che non abbia
riportate condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente,
uno o più Vice Presidenti, il Segretario e l’eventuale
Amministratore.
- Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei
Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per
il conseguimento dei fini sociali.
- Il Consiglio Direttivo, per i compiti operativi nelle sezioni,
nei gruppi d’interesse e negli altri suoi organismi, può
avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci,
in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla
realizzazione di specifici programmi.
- Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro,
da lui nominate.
- Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore
non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio
Direttivo, è dichiarato decaduto.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via
ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, oppure straordinaria,
per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, la sua
convocazione avviene mediante avviso esposto
nella bacheca dell'Associazione, deve contenere l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle
materie da trattare.
- Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un
altro membro del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano
presenti almeno la metà dei suoi membri.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto
favorevole dalla maggioranza dei presenti; l’espressione di
astensione si computa come voto negativo; in caso di parità dei
voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
- Il Consiglio Direttivo:
* formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto
e li pongono all’Assemblea;
* redige i rendiconti economici e patrimoniali su
predisposizione preparata dal Presidente;
* attua le deliberazioni dell’Assemblea;
* decide l’importo delle quote associative annuali e suppletive
per determinati servizi forniti dai soci;
* propone all’Assemblea il regolamento interno
dell'Associazione;
* definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli
altri organismi in cui si articola l'Associazione secondo le
indicazioni dell’Assemblea;
* decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere
fra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere
ai Soci;
* decide delle proprie attività le forme e il modo di
partecipazione dell'Associazione, alle attività sociali sul
territorio ed ai singoli cittadini.
- Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le
proprie decisioni.
- Divieto per gli amministratori di ricoprire incarichi in altre
società ed associazioni nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 8 - IL PRESIDENTE
- Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza
dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può
attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei
al Consiglio stesso.
Il Presidente:
* convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
* cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
* sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
* verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne
propone la riforma ove se ne presenti la necessità;
* stipula gli atti inerenti l’attività dell'Associazione;
* cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per
l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea,
corredandoli di idonee relazioni;
* rappresenta legalmente l'Associazione secondo quanto previsto
dal C.C.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio
delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente
costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
- Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne
organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente,
entro 20 giorni dall’elezione di questi.
- Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale
che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo
alla prima riunione.
Art. 9 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e
di due supplenti (non è obbligatorio, e nel caso in cui non ci
fosse si fa
riferimento al Collegio dei Probiviri Provinciale).
- Il Collegio dei Probiviri rimane in carica ed è eletto con le
stesse modalità del Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali
contrasti interni all'Associazione.
- Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie
decisioni.
- Avverso le decisioni dei Probiviri può essere proposto ricorso
all’Assemblea.
- I Soci si impegnano a non ricorrere ad altra forma di giudizio
che non sia prevista dal presente Statuto.
Art. 10 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
a) Il Collegio dei revisori dei conti si compone di membri
effettivi e supplenti.
b) Il numero complessivo dei membri è di 3 effettivi e di 2
supplementi.
c) I Sindaci durano in carica per lo stesso periodo e sono
eletti con le stesse modalità previste per i membri del
Consiglio Direttivo.
d) Il Collegio dei Sindaci revisori elegge nel suo seno un
Presidente che convoca e presiede le riunioni.
e) Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di
verificare periodicamente la contabilità, la cassa e
l’inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di
controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione di
presentazione dei bilanci all’Assemblea.
f) I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio
Direttivo con voto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.
Art. 11 - DIMISSIONI
- I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in
qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici
assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi
straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate
per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è
tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione
all’atto della presentazione delle dimissioni.
- Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono
essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere
eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
- In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la
ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente
dell'Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai
subentranti) ed al Consiglio delle variazioni avvenute.
Art. 12 - COOPTAZIONE
Nel caso della sostituzione di un componente di un organo
elettivo ed in mancanza degli elenchi dei non eletti, si procede
ad utilizzare l’istituto della cooptazione sino ad un massimo di
1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo
Art. 13 - GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
- Le funzioni di Membro del Consiglio Direttivo e degli Organi
delle sezioni e gruppi o gli incarichi svolti da Soci che
prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
- Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e
definiti
specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel
bilancio dell'Associazione.
Art. 14 - PATRIMONIO E BILANCIO
Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
* proventi da tesseramento e quote sociali;
* eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative
dell'Associazione;
* eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
* proventi delle manifestazioni e delle gestioni
dell'Associazione;
* donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza
condizioni che limitino l’autonomia dell'Associazione;
* beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
* dal fondo riserva infruttifero destinato solo allo sviluppo
dell’attività dell'Associazione.
Gli impianti (palestre, immobili in genere, attrezzature, ecc.)
ove l'Associazione esercita le proprie attività sono concessi in
uso all'Associazione secondo modalità e condizioni stabilite in
separato contratto.
Art. 15 - ESERCIZI SOCIALI
- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, su
predisposizione del Presidente, redige il bilancio (comprendente
la parte economica e finanziaria con specifica distinzione di
tutte le voci di costi e ricavi commerciali, di costi e entrate
istituzionali, di attività e passività) che deve essere
presentato alla approvazione dell’Assemblea entro il 30
Aprile successivo.
- L’eventuale residuo attivo non potrà mai essere distribuito
sotto forma di utile o avanzo di gestione comunque denominati,
di fondi, di riserve di capitale durante la vita
dell’Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo potrà valutare
l’utilizzo degli eventuali residui attivi per incentivare
l’attività stessa dell'Associazione.
- L’eventuale residuo passivo potrà essere coperto con residui
attivi di anni precedenti/futuri o con finanziamenti
infruttiferi da parte degli Associati.
Art. 16 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE
- Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e
finanziario sono a carico del Presidente o del Vice Presidente.
- Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro
componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in
caso di assenza o di impedimento, di uno dei due.
Art. 17 - CONTRASTI INTERNI
Per le divergenze tra gli associati dell'Associazione in prima
istanza è chiamata a decidere il Consiglio Direttivo/Collegio
dei Probiviri e qualora questo non fosse sufficiente, l’origine
della conflittualità è sottoposta al Consiglio Provinciale dei
Probiviri con possibilità di ricorso al Consiglio Regionale dei
Probiviri dell’A.I.C.S. del Veneto, il cui giudizio è
inappellabile.
Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE
- Il presente Statuto può essere modificato con decisione
dell’Assemblea Straordinaria.
- In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla
maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più
uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate
con voto favorevole dei ¾ dei presenti all’Assemblea.
- Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il
Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall’Assemblea nella
prima riunione utile.
Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione
dell’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno
2/3 dei Soci presenti all’Assemblea purché questi rappresentino
almeno il 50 % più uno del corpo sociale, o in seconda in base
alla maggioranza dei voti dei presenti.
- In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà
essere devoluto all'AICS - Comitato Provinciale oppure a
strutture sociali similari operanti nel settore del tempo
libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e
comunque a fini di utilità generale.
- La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea per
proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata
prevista per lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme
generali contenute nello Statuto Nazionale del A.I.C.S., dalle
Leggi vigenti e dal Codice Civile.
Approvato all’unanimità dai Soci dell'Associazione
nell’Assemblea costitutiva del 18 gennaio 2006 e allegato
all'Atto Costitutivo di Associazione.